1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Errore
  • XML Parsing Error at 1:382. Error 9: Invalid character

QUARTO QUESITO, LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Mercoledì 08 Giugno 2011 15:39

PDF Stampa E-mail

legittimoimpedimentodi Simone Di Giulio

Tra i quattro quesiti referendari sui quali dovrà esprimersi il popolo italiano ce n'è uno di natura più 'politica' che ha aperto un'infinita querelle tra le parti, quello riguardante il legittimo impedimento. Promotore del quesito per abrogare una legge considerata l'ennesima ad personam del Presidente del Consiglio dei Ministri, il partito de L'Italia dei Valori, che ha raccolto le firme per evitare alle alte cariche dello Stato di non presentarsi alle udienze in processi a loro carico.

Il referendum è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale il 12 gennaio 2011. Questo il quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?". Nel diritto processuale penale italiano il legittimo impedimento è l'istituto che permette all'imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. Il disegno di legge nasce da diverse iniziative dei deputati Giuseppe Consolo, Michaela Biancofiore e Isabella Bertolini, Enrico La Loggia, Enrico Costa e Matteo Brigandì, Michele Vietti e Federico Palomba tra 2008 e 2009. Il testo unificato è stato licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera il 25 gennaio 2010. La Camera ha approvato il disegno di legge il 3 febbraio 2010, con il voto a favore del Popolo della Libertà e della Lega Nord, l'astensione dell'Unione di Centro e il voto contrario del Partito Democratico e de L'Italia dei Valori. Il Senato ha approvato il disegno di legge il 10 marzo 2010, tramite due voti di fiducia. Contro questa la legge è stata sollevata eccezione di incostituzionalità da parte dei giudici del Tribunale di Milano nell'ambito del processo sul caso David Mills. Il 13 gennaio 2011 la Corte Costituzionale si è espressa per il mantenimento della legge, con una sentenza interpretativa che ne ha però abrogato alcune parti considerate dalla Corte incompatibili con gli art. 3 (principio di uguaglianza dinanzi alla legge) e 138 (riserva di legge costituzionale) della Costituzione e ha dichiarato illegittimo il comma 4 dell'art. 1, che stabiliva il potere della Presidenza del Consiglio dei Ministri di attestare essa stessa l'impedimento, essendo ciò sufficiente per obbligare il giudice a rinviare l'udienza fino a sei mesi. Inoltre ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 3 dell'art. 1, che imponeva al giudice l'obbligo di rinvio del processo ad altra data. Si è inoltre fornita un'interpretazione del comma 1 dello stesso art. 1, con la valutazione che torna nelle mani del giudice e non dell'imputato. La scheda del quesito è di colore verde.